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FAQ

Domanda n.1: Quando deve essere convocata l’assemblea condominiale?
Risposta: Almeno una volta all’anno e comunque ogni volta che l’amministratore lo ritenga opportuno, anche su richiesta dei condomini


Domanda n.2: Per approvare il rendiconto del condominio, in seconda convocazione, quale maggioranza occorre?
Risposta: La maggioranza dei partecipanti all’assemblea, che rappresenti almeno 1/3 dei millesimi e un terzo dei partecipanti al condominio


Domanda n.3: Per la nomina dell’amministratore quale maggioranza è necessaria?
Risposta: Almeno 500 millesimi e la maggioranza dei presenti in assemblea


Domanda n.4: come possiamo cambiare l’amministratore del nostro condominio prima che termini il suo mandato annuale?
Risposta: È necessario inviare all’amministratore una richiesta scritta e firmata da almeno due condomini che rappresentino almeno 1/6 dei millesimi di proprietà. Se trascorsi dieci giorni l’amministratore non ha provveduto alla convocazione dell’assemblea, questa può essere convocata su iniziativa dei condomini


Domanda n.5: Con quanti giorni di preavviso bisogna comunicare la convocazione dell’assemblea condominiale?
Risposta: L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza


Domanda n.6: L’amministratore che viene riconfermato nel suo incarico deve ottenere le stesse maggioranze di quando è stato nominato la prima volta?
Risposta: SI


Domanda n. 7: Con quale maggioranza si può vendere un bene comune del condominio (per esempio, ex portineria o sottotetto)?
Risposta: Unanimità dei consensi, anche di eventuali comproprietari e da esprimere per iscritto


Domanda n. 8: Se si vuole cambiare la destinazione d’uso di un bene comune del condominio quale maggioranza serve?
Risposta: La maggioranza dei partecipanti al condominio e i 2/3 dei millesimi, purché non scompaia del tutto uno dei vantaggi che la parte comune garantiva


Domanda n. 9: Per approvare l’esecuzione di lavori straordinari di notevole entità (es. ristrutturazione della facciata) quale maggioranza è necessaria?
Risposta: Almeno 500 millesimi e la maggioranza dei presenti in assemblea


Domanda n. 10: Se il condominio decide di fare una causa giudiziaria, il singolo condomino può separarsi dalle spese e dalle conseguenze di questo contenzioso?
Risposta: SI


Domanda n. 11: Per lo svolgimento della pratica del 36% (detrazione Irpef dei lavori di recupero edilizio) o del 55% (detrazione Irpef per il contenimento della dispersione energetica) da parte dell’amministratore occorre obbligatoriamente, comunque, una delibera dell’assemblea?
Risposta: NO


Domanda n. 12: Un condomino disabile ha diritto di installare l’ascensore, eventualmente a sue sole spese, anche se l’assemblea è contraria?
Risposta: Vero, salvo che non leda il decoro architettonico e non pregiudichi apprezzabilmente il diritto degli altri condomini di usare le cose comuni.


Domanda n. 13: In quale caso si può chiedere la revisione delle tabelle millesimali?
Risposta: Le tabelle millesimali possono essere modificate anche nell’interesse di un solo condomino, quando esistono degli evidenti errori o quando sono mutate le condizioni di una parte dell’edificio, per esempio, nel caso di sopraelevazione di nuovi piani.


Domanda n. 14: Se cambia la proprietà di un appartamento ed il vecchio proprietario risulta in ritardo sul pagamento di alcune rate, in scadenza prima della vendita dell’immobile, è giusto che l’amministratore chieda al nuovo proprietario di sanare il debito?
Risposta: Si è giusto. L’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile (d.a.c.c.) afferma che in caso di vendita di un immobile, il nuovo proprietario e il precedente rispondono in solidale al pagamento delle spese condominiali per l’anno in corso e per quello precedente. E’ buona prassi che l’acquirente faccia aggiungere nell’atto di compravendita la garanzia che la parte venditrice si impegni a non lasciare debiti pendenti con il condominio fino al giorno della stipula. Quindi il nuovo proprietario a sua volta avrà la facoltà di far valere i propri diritti nei confronti del vecchio proprietario.


Domanda n. 15: Volendo locare uso ufficio o abitativo un appartamento adibito precedentemente a portierato quale maggioranza necessita?
Risposta: In questi casi si applicano gli artt. 1120 (innovazioni) e 1136, quinto comma, ovvero è necessaria la maggioranza dei partecipanti al condominio e i 2/3 dei millesimi di proprietà.

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